Art. 1505 – Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa 2704 e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni 1604(1).

Note

(1)

Dal tenore della norma e dalla “ratio” che le è sottesa si può desumere che sono fatte salve solo le locazioni (1571 c.c.), mentre soccombono sia i diritti reali di garanzia (2784, 2808 c.c.) sia i diritti reali di godimento (978 ss. c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?