Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa 2704 e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni 1604(1).
Note
(1)
Dal tenore della norma e dalla “ratio” che le è sottesa si può desumere che sono fatte salve solo le locazioni (1571 c.c.), mentre soccombono sia i diritti reali di garanzia (2784, 2808 c.c.) sia i diritti reali di godimento (978 ss. c.c.).