Art. 1506 – Riscatto di parte indivisa

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore(1).

Se la cosa non è comodamente divisibile 720, 1114 e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Note

(1)

Il giudizio di divisione, già necessariamente litisconsortile (784 c.p.c., 102 c.p.c.), registra, in tal caso, la presenza di un ulteriore parte.

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