Art. 1512 – Garanzia di buon funzionamento

Se il venditore ha garantito 1490 per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta 1698, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza(1). L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento(2), salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso 174.

Note

(1)

Se è stato convenuto il patto, deve ritenersi, alla luce della lettura che la giurisprudenza fa dell’art. 1218 del c.c. (Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), che l’acquirente possa limitarsi a dimostrare il titolo dal quale deriva la garanzia ed allegare l’inadempimento, mentre grava sull’alienante l’onere di dimostrare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

(2)

Si noti che nel nostro ordinamento non esiste, secondo l’opinione prevalente, un’azione di esatto adempimento per l’ipotesi di bene viziato: l’acquirente, infatti, ha, al più, la possibilità di scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo (1492 c.c.) ma non quella di pretendere che l’alienante rimedi al vizio mediante la consegna di un nuovo bene non viziato. La garanzia in esame, dunque, costituisce un’eccezione e deve essere espressamente prevista dalle parti.

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