Art. 1513 – Accertamento dei difetti

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa(1), il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito 77 o il sequestro della cosa stessa(2), nonché la vendita per conto di chi spetta 1515, 1516, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

Note

(1)

Tale ampia formulazione induce a ritenere che la norma si applichi in tutte le ipotesi in cui sia in discussione la qualità o condizione della cosa previsti dalle norme in tema di vendita in generale (1470 ss. c.c.), cioè bene gravato da garanzie reali o altri vincoli (1482 c.c.) o da oneri o diritti di godimento di terzi (1489 c.c.), vizi (1490 c.c.), mancanza di qualità (1497 c.c.).

(2)

Ciò al fine sia di liberare la parte dal dovere di custodia del bene e dalla relativa responsabilità (1177 c.c.) sia di consentire di procedere all’accertamento degli eventuali difetti o della condizione del bene.

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