Art. 1514 – Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla(1), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito 77, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale(2) del luogo in cui la consegna doveva essere fatta 1510.

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito 1210(3).

Note

(1)

Diversamente dalla previsione generale di cui all’art. 1210 del c.c. il deposito, qui, non deve essere preceduto dall’offerta solenne del bene. Inoltre, quando la vendita di bene mobile (1510 c.c.) ha ad oggetto un bene generico (1378 c.c.), il deposito è equiparato all’individuazione.

(2)

La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 150, D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
La parola “tribunale” è stata sostituita dalla parola “giudice di pace” dall’art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.

(3)

Dalla data di questa comunicazione decorrono i termini di prescrizione (v. 2934, 2946 c.c.) per agire con le azioni previste dagli artt. 1495 e 1497 c.c..

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