(1)Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore 1334(2).
Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento(3).
Note
(1)
La vendita con riserva di gradimento si sostanzia in un’opzione in quanto è vincolato solo l’alienante, laddove il compratore può scegliere di perfezionare il contratto comunicandogli che il bene è di suo gradimento.
(2)
Precisamente, la comunicazione costituisce atto unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334, 1335 c.c.), per cui il contratto si conclude quanto essa giunge nella sfera di conoscibilità del venditore.
(3)
Il compratore ha l’onere di comunicare se il bene non è di suo gradimento, in quanto opera, altrimenti, un meccanismo di silenzio-assenso.