Art. 1521 – Vendita a prova

(1)La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi(2)(3).

Note

(1)

Dal punto di vista della natura giuridica, la stessa norma è chiara nello stabilire che si tratta di una vendita sospensivamente condizionata (1353 c.c.) all’esito positivo della prova.

(2)

Si noti che la vendita non è condizionata all’esperimento della prova ma al suo esito positivo per il compratore: questi, quindi, deve eseguirla con equo apprezzamento (1349 c.c.) e non in base al suo mero arbitrio poiché, altrimenti, si configurerebbe una condizione meramente potestativa (v. 1355 c.c.).

(3)

Se la prova ha esito positivo è dubbio se, ad esempio per l’ipotesi di inidoneità all’uso, il compratore possa valersi, in un momento successivo, delle norme previste in via generale per la compravendita (1490 ss. c.c.).

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