Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto(1).
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole 1455(2).
In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495 172(3).
Note
(1)
Il primo comma disciplina la vendita su campione che è una vendita perfetta ma che può essere risolta (1453 c.c.) se la merce presenta una qualsiasi difformità dal campione.
(2)
Il secondo comma disciplina la vendita su tipo di campione, nella quale il campione serve solo per orientare l’acquirente e che può essere risolta solo se la difformità da esso della merce consegnata è notevole.
(3)
A differenza della vendita a prova (1521 c.c.), nelle figure qui contemplate la verifica sul campione non serve ad escludere un vizio del bene o la sua inidoneità all’uso ma solo ad orientare il compratore, più o meno marcatamente, rispetto all’acquisto che intende fare. Pertanto, non sembra discutibile che questi possa avvalersi delle azioni edilizie (1492 ss. c.c.) in caso ne sopravvengano i presupposti.