Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore 1510(1)(2).
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore(3).
Note
(1)
Si tratta, ovviamente, dei soli rischi coperti dalla polizza assicurativa.
(2)
Il compratore sopporta il rischio a prescindere dal fatto che il contratto con il venditore sia concluso o meno e, quindi, a prescindere dal fatto che egli sia divenuto proprietario del bene (1465 c.c.). In ogni caso questi può poi agire nei confronti della compagnia assicurativa.
(3)
Questo perché la malafede non trova mai protezione dall’ordinamento.