Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca(1), il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito(2).
Note
(1)
In tal caso il compratore affida l’incarico la banca mediante un contratto di mandato (v. 1703 ss. c.c.) ed il rapporto sottostante che sorge è qualificabile come delegazione di pagamento (v. 1269 c.c.).
(2)
Tale comma configura la c.d. apertura di credito irrevocabile o confermata, in base alla quale la banca rimane impegnata verso il venditore a mantenere ferma la propria promessa. Essa può opporre solo le eccezioni reali, attinenti alla incompletezza o irregolarità del titolo, ovvero quelle relative alle modalità di pagamento, nonché quelle personali (v. 1271 c.c.).