Art. 1547 – Altre forme di alienazione di eredità

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso(1).

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’articolo 797(2).

Note

(1)

Si tratta delle fattispecie in cui il trasferimento si realizza con una fattispecie diversa, come, ad esempio, nei casi di permuta (1552 c.c.) o transazione (1965 c.c.).

(2)

Si ritiene comunque che il compratore risponda in solido con l’alienante dei debiti erditari (v. 1546 c.c.).

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