Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso(1).
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’articolo 797(2).
Note
(1)
Si tratta delle fattispecie in cui il trasferimento si realizza con una fattispecie diversa, come, ad esempio, nei casi di permuta (1552 c.c.) o transazione (1965 c.c.).
(2)
Si ritiene comunque che il compratore risponda in solido con l’alienante dei debiti erditari (v. 1546 c.c.).