In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX(1).
Note
(1)
La legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, ha ridisciplinato ex novo l’art. 155 del c.c., ed ha introdotto nel codice gli artt. dal 155 bis al 155 sexies, fissando obiettivi e criteri ai quali il giudice deve attenersi nell’adozione dei provvedimenti relativi ai figli.