Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta(1), secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Note
(1)
Si tratta del valore del bene al tempo dell’evizione, comprensivo di eventuali migliorie o diminuzioni di valore rispetto al momento del perfezionamento della permuta (1552 c.c.).