Art. 1554 – Spese della permuta

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali(1).

Note

(1)

Ciò costituisce una ulteriore differenza dalla vendita, nella quale le spese sono, di regola, a carico dell’acquirente (v. 1475 c.c.).

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