Art. 1568 – Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione

Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto(1).

L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita 1470 delle cose di cui ha l’esclusiva(2), risponde dei danni 1223 in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato 1743(3).

Note

(1)

Poiché la clausola determina una restrizione nella libertà contrattuale del somministrante, si ritiene debba essere approvata specificamente per iscritto (1341 comma 2 c.c.).

(2)

Ad esempio, il barista che ha assunto l’obbligo di vendere una data bibita di cui riceve la somministrazione in esclusiva: si tratta di un obbligo che si affianca al patto di esclusiva.

(3)

Il fatto che abbia eseguito il contratto, anche se solo per il quantitativo minimo, pone la questione della risolubilità dello stesso (1453 c.c.).

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