Art. 1569 – Contratto a tempo indeterminato

Se la durata della somministrazione non è stabilita(1), ciascuna delle parti può recedere dal contratto 1373, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione(2).

Note

(1)

Se il contratto è a termine la parte può recedere solo per giusta causa.

(2)

La parte ha diritto al risarcimento (1223 c.c.) se il recesso manca del preavviso o se questo non è congruo.

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