Art. 157 – Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti (1) della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione 154 (2).

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Note

(1)

Una volta dichiarata la separazione, si producono effetti personali e patrimoniali che l’articolo in esame limita al caso in cui i coniugi, di comune accordo e con dichiarazione espressa o sulla base di elementi esteriori ed obiettivi, decidano di ripristinare la convivenza materiale e l’unione spirituale.
Gli effetti si produrranno ex nunc, salvi comunque (per gli effetti esterni del ripristino della comunione legale) i diritti acquisiti dal terzo in buona fede, in mancanza di pubblicità della riconciliazione.

(2)

La riconciliazione dei coniugi (di cui all’art. 154 del c.c.) avviene allorché sia ripristinato il consorzio familiare e restaurata così la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Non saranno quindi sufficienti i ritorni saltuari nella residenza comune, o rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, che non determinano una unione od una comunione idonee agli effetti del predetto articolo.

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