Art. 1574 – Locazione senza determinazione di tempo

Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa si intende convenuta 1596, 1600, 1616, 1630, 1800:

1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;

2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurata la pigione;

3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;

4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso(1).

Note

(1)

Si vedano gli articoli 26, 28, 58, 67 L. 27 luglio 1978, n. 392.

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