Art. 1575 – Obbligazioni principali del locatore

(1)Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione 1177, 1617;

2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto 1576, 1577, 1584(2);

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione 1585, 1586(3)(4).

Note

(1)

Il locatore ha anche gli ulteriori seguenti obblighi: comunicare entro 48 ore all’autorità locale di Pubblica Sicurezza la cessione del godimento di un alloggio o di parte di esso in uso esclusivo (art. 12, D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191); comunicare per iscritto entro 48 ore all’autorità locale di Pubblica Sicurezza la cessione del godimento dell’immobile ad uno straniero o ad un apolide (art. 7, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

(2)

Tale obbligo si lega a quello di consegnare l’immobile in buono stato abitativo e viene specificato nel successivo art. 1576 del c.c..

(3)

Da ciò deriva che il locatore può essere chiamato a rispondere di eventuali molestie ad opera di terzi.

(4)

L’eventuale inadempimento del locatore ad una delle obbligazioni gravanti su di lui consente al conduttore di agire per la risoluzione (1453 c.c.) ovvero, nel caso si tratti dell’obbligazione di consegna dell’immobile, per l’esecuzione in forma specifica (2930 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?