Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie 1583(1), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore 1609, 1621, 2153, 2764(2).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione(3) sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore 1609, 1621, 2153, 2764(4).
Note
(1)
Necessarie a consentire il godimento del bene da parte del locatario; ad esempio, quelle di manutenzione dell’impianto idraulico o delle strutture portanti dell’immobile.
(2)
Per individuare queste ultime si veda l’art. 1609 del c.c..
(3)
Anche queste sono le spese necessarie a consentire il godimento del bene; spese di conservazione sono, ad esempio, quelle sborsate per la particolare custodia di un gioiello di valore.
(4)
Si veda l’art. 9, L. 27 luglio 1978, n. 392 che disciplina la ripartizione delle spese tra locatore e conduttore in tema di immobili abitativi; nonché la L. 9 dicembre 1998, n. 431. Sulla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore si veda anche la tabella, All. G, d.m. 30 dicembre 2002 (G.U. 11 aprile 2003, n. 85, s.o.).