Art. 158 – Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice(1) 150; 711 c.p.c..

omissis(4)

Note

(1)

Le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono destinate ad essere trasfuse nell’accordo omologato; quelle non trasfuse opereranno solo se si collocheranno, rispetto al decreto, in posizione di non interferenza.

(2)

Il giudice dovrà sentire i minori che abbiano superato i 12 anni (Cass. S.U. n. 22238/2009); lo stesso, prima della pronuncia del necessario decreto, avrà compiti propositivi nel far adeguare il contenuto degli accordi agli interessi tutelati, pur senza imporre condizioni alla omologazione.
Il successivo decreto omologativo non sarà impugnabile per Cassazione ex art. 111 Cost. in quanto mancheranno i requisiti di definitività e decisorietà.

(3)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 40 della L. 19 maggio 1975 n. 151. La Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 18 febbraio 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo “nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.”.

(4)

Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.

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