Art. 1604 – Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Il compratore con patto di riscatto 1500 non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore 1603 fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto 1501(1).

Note

(1)

Si vedano gli articoli 7 e 41, L. 27 luglio 1978, n. 392.

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