Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti 210(1).
Note
(1)
Le disposizioni devono essere riprodotte quali clausole, negli accordi patrimoniali tra coniugi; la volontà degli sposi, pertanto, risulterà esplicitamente contenuta nell’accordo senza rinvii o richiami.