Art. 1615 – Gestione e godimento della cosa produttiva

(1)Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa 1618, 1619 e dell’interesse della produzione 1619, 1620. A lui spettano i frutti 820, 821 e le altre utilità(2) della cosa 41 Cost..

Note

(1)

L’affitto è un tipo particolare di locazione (1571 c.c.) da cui si distingue poiché ha ad oggetto un bene produttivo. Come la locazione è un contratto oneroso (in cui il corrispettivo prende il nome di affitto), consensuale e ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che, se ha ad oggetto immobili, deve essere trascritto (1350 c.c.).

(2)

Cioè le utilità che avvantaggiano in modo indiretto l’affittuario.

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