Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto(1), ciascuna di esse può recedere dal contratto 1373 dando all’altra un congruo preavviso(2) 1596.
Sono salvi le norme corporative(3) e gli usi che dispongano diversamente art. 8 delle preleggi.
Note
(1)
In ogni caso, in applicazione dell’art. 1573 del c.c., il rapporto non può eccedere la durata di trent’anni, salvo che nell’affitto di fondi rustici (v. 1629 c.c.).
(2)
In tal caso per verificare se il preavviso è congruo si deve considerare che si tratta di bene produttivo.
(3)
Il riferimento all’ordinamento corporativo deve ritenersi abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.