Art. 1617 – Obblighi del locatore

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze 817(1), in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata 1575 n. 1(2).

Note

(1)

Sono tali, ad esempio, i magazzini annessi al fondo che servono per custodire le merci.

(2)

Oltre all’obbligo di consegna, deve ritenersi che sul locatore gravino gli altri obblighi previsti a carico del locatore, adeguatamente adattati al fatto che si tratta di bene produttivo (v. 1575, 1578, 1581, 1585, 1586 c.c.).

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