Art. 1618 – Inadempimenti dell’affittuario

(1)Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto 1453, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa(2), se non osserva le regole della buona tecnica 1176 comma 2, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa 1615(3).

Note

(1)

Si veda l’articolo 16, L. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

(2)

Si pensi, ad esempio, all’affittuario che non assume i dipendenti necessari ovvero usa un fondo agricolo per destinarlo a parcheggio delle proprie autovetture.

(3)

Trattandosi di contratto di durata, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (v. 1458, 1 c.c.).

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