Art. 1624 – Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto

(1)L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore 1594(2).

La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.

Note

(1)

Gli articoli 21 e 23 della L. 3 maggio 1982, n. 203, hanno confermato la nullità dei contratti di subaffitto, sublocazione ed, in generale, subconcessione di fondi rustici così come disposta dalla precedente normativa (artt. 12 e 21, L. 11 febbraio 1971, n. 11 e D. lgs. 5 aprile 1945, n. 156).

(2)

La norma costituisce una deroga alla disciplina generale in tema di locazione (v. 1594 c.c.) e la sua violazione legittima la risoluzione del contratto (1453 c.c.).

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