(1)Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario, deve osservare la disposizione dell’articolo 1616 1603.
Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso(2).
Note
(1)
La norma è di scarsissima applicazione giurisprudenziale (vedi anche art. 1603 c.c.).
(2)
Si vedano gli articoli 4 e 58, L. 3 maggio 1982, n. 203.