Art. 1626 – Incapacità o insolvenza dell’affittuario

L’affitto si scioglie(1) per l’interdizione 414, l’inabilitazione 415 o l’insolvenza dell’affittuario 80 l. fall., salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario 1179(2).

Note

(1)

Si ritiene che lo scioglimento operi di diritto nel momento in cui viene pronunciata la sentenza e che la eventuale sentenza giudiziale abbia natura meramente accertativa.

(2)

La garanzia può essere prestata dal locatore stesso in qualità di terzo (v. 1936 c.c.) ovvero da tutore o curatore fallimentare.

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