Art. 163 – Modifica delle convenzioni

(1)Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico 2699 non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso(2), salva l’omologazione del giudice. L’omologazione(3) può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio 34-bis att..

L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti 2647.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 44 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

E’ sempre necessaria l’identità dei consensi, ossia la presenza delle medesime parti o l”identità dell’oggetto della convenzione modificativa, rispetto all’originaria volontà del coniuge deceduto.

(3)

L’omologazione effettuata dal giudice consente la verifica di regolarità formale delle modifiche intervenute ed il rispetto delle condizioni richieste dalla legge.

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