Art. 164 – Simulazione delle convenzioni matrimoniali

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali 1415.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali(1).

Note

(1)

L’articolo è stato anch’esso così sostituito dalla L. 19 maggio 1975 n. 151, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1970 con la quale venne dichiarata l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la legittimazione dei terzi (qualora titolari di un interesse giuridicamente rilevante) a far valere il carattere simulato dell’accordo.
Per quanto riguarda le controdichiarazioni, si rileva come esse non debbano essere annotate a margine delle convenzioni matrimoniali, stanti la natura e la funzione che esse ricoprono.

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