Art. 1648 – Casi fortuiti ordinari

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico 1637, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo 1654(1).

Note

(1)

Tale articolo si ritiene abrogato ai sensi dell’articolo 11, L. 12 giugno 1962, n. 567, che sancisce la nullità (1418 ss. c.c.) di tutti i patti che accollino all’affittuario coltivatore diretto i rischi derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari (v. 1637 c.c.) che determinino perimento dei frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

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