Art. 1649 – Subaffitto

Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario 1549, 1654(1).

Note

(1)

Gli articoli 21 e 23 della L. 3 maggio 1982, n. 203, hanno confermato la nullità dei contratti di subaffitto, sublocazione ed, in generale, subconcessione di fondi rustici così come disposta dalla precedente normativa (artt. 12 e 21, L. 11 febbraio 1971, n. 11 e D. lgs. 5 aprile 1945, n. 156).

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