(1)Il minore ammesso a contrarre matrimonio 84 è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 46 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
L’articolo in esame, che si applica anche al minore ammesso a contrarre il matrimonio concordatario, troverà applicazione anche nel caso disciplinato espressamente dal successivo art. 166 del c.c. relativo alle donazioni.