Art. 165 – Capacità del minore

(1)Il minore ammesso a contrarre matrimonio 84 è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90(2).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 46 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

L’articolo in esame, che si applica anche al minore ammesso a contrarre il matrimonio concordatario, troverà applicazione anche nel caso disciplinato espressamente dal successivo art. 166 del c.c. relativo alle donazioni.

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