L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente 1670(1).
Note
(1)
Il subappalto costituisce un subcontratto distinto dal contratto principale con il quale l’appaltatore diventa, a sua volta, committente; il subappaltatore risponde degli eventuali danni verso terzi (2043, 1218 c.c.).