Art. 1656 – Subappalto

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente 1670(1).

Note

(1)

Il subappalto costituisce un subcontratto distinto dal contratto principale con il quale l’appaltatore diventa, a sua volta, committente; il subappaltatore risponde degli eventuali danni verso terzi (2043, 1218 c.c.).

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