Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo(1) né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Note
(1)
Il prezzo può essere stabilito a forfait, per l’opera nel suo complesso, ovvero a misura, ad esempio un tanto al metro quadro, o per singole partite, ad esempio per dieci consegne.