Art. 1657 – Determinazione del corrispettivo

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo(1) né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Note

(1)

Il prezzo può essere stabilito a forfait, per l’opera nel suo complesso, ovvero a misura, ad esempio un tanto al metro quadro, o per singole partite, ad esempio per dieci consegne.

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