Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta 1666(1).
La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata(2).
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica(3).
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.
Note
(1)
La verifica è attività con la quale il committente accerta se l’opera è conforme a quanto pattuito e costituisce, prima di tutto, un diritto per il committente. Se essa ha esito positivo si passa al collaudo.
(2)
La verifica è anche un onere del committente in quanto se non vi provvede si attiva un meccanismo di silenzio-assenso per cui l’opera si considera accettata. L’accettazione si sostanzia in un ulteriore momento della fase finale del contratto, che segue verifica e collaudo. Essa determina precisi effetti: l’appaltatore, oltre a non essere più responsabile per i vizi che, in quel momento, non siano occulti, non sopporta più il rischio del perimento del bene di cui diviene proprietario il committente. Questi, inoltre, ha diritto di ricevere la consegna dell’opera.
(3)
L’accettazione in tal caso è presunta.