Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita(1).
Il pagamento fa presumere(2) l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti 181 disp. att.(3).
Note
(1)
La norma fa eccezione alla regola per cui la verifica ed il collaudo devono essere compiuti al termine dell’esecuzione dell’intera opera (v. 1665 c.c.).
(2)
Il comma prevede una presunzione assoluta (2727 c.c.) che prescinde dalla volontà del committente.
(3)
L’accettazione produce i medesimi effetti sia che riguardi l’intera opera sia che riguardi una parte di essa (v. 1665 c.c.). Pertanto, se il committente accetta singole partite deve fare valere subito i vizi non occulti e può dolersene alla consegna dell’intera opera solo se essi incidano sulla funzionalità di questa nel suo complesso.