Art. 169 – Alienazione dei beni del fondo

(1)Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice(2) 32, con provvedimento emesso in camera di consiglio 737 ss. c.p.c. , nei soli casi di necessità od utilità evidente(3).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 51 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Competente sarà il tribunale del luogo di residenza del minore, ex art. 38 disp. att..

(3)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c., nonché dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo non potranno essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, o costituire oggetto di ipoteca ad opera di terzi; nel caso però in cui i coniugi, anche disgiuntamente, abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, e vi sia poi inadempimento delle stesse, il creditore ben potrà iscrivervi ipoteca, stante la funzione di garanzia correlata.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?