Art. 1698 – Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

Il ricevimento(1) senza riserve(2) delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore 1689 comma 2 estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore(3). Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento 182 disp. att..

Note

(1)

Deve trattarsi del ricevimento di tutta la merce anche se frazionata in più tempi.

(2)

Il destinatario deve comunicare in modo preciso al vettore tali riserve.

(3)

In tali casi il destinatario conserva la possibilità di agire anche se ha accettato senza riserva.

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