(1)L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 52 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
I beni oggetto del fondo patrimoniale non sottostanno alla regola generale di cui all’art. 2740 del c.c., secondo la quale il debitore risponde del debito con tutti i suoi beni presenti e futuri; i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia non saranno aggredibili. Il criterio identificativo di tali crediti risiede nella relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione ed i bisogni della famiglia, ossia nell’inerenza degli stessi.
La disposizione di cui all’art. 46 n. 3 della legge fallimentare troverà applicazione anche con riferimento al fondo patrimoniale (termine sostituito, con la riforma del 2006, alla precedente formulazione del “patrimonio familiare”), come recentemente precisato dalla Cass. con sentenza n. 1112/2010.