Art. 1703 – Nozione

(1)Il mandato è il contratto col quale una parte(2) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici(3) per conto dell’altra(4).

Note

(1)

Il mandato è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.); è discusso se il mandato senza rappresentanza (1705 c.c.) ad acquistare immobili debba essere stipulato per iscritto (1350, 1351 c.c.). Esso si distingue dall’appalto (1655 c.c.) e dal contratto di lavoro (2096 c.c.) i quali non hanno ad oggetto una attività giuridica. Si distingue anche dalla commissione (1731 c.c.) poichè anch’essa ha ad oggetto un’attività materiale.

(2)

Tale parte è il mandatario (ausiliario se si tratta di attività commerciale, (2082 c.c.).

(3)

E’ atto giuridico, ad esempio, la conclusione di un contratto (1325 c.c.) o il compimento di un atto unilaterale (1324 c.c.). Ciò costituisce l’oggetto del contratto e, pertanto, deve avere i requisiti previsti dal codice (1346 c.c.).

(4)

Chi conferisce l’incarico è il mandante che può attribuire o meno al mandatario anche il potere di rappresentanza (1704, 1705 c.c.).

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