Art. 1704 – Mandato con rappresentanza

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante(1), si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro(2).

Note

(1)

Il conferimento del potere di rappresentanza avviene con la procura (1392 c.c.). Con essa gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, di cui il primo spende il nome.
Pertanto, mandato e procura si devono tenere distinti: il primo è un contratto che regola i rapporti interni tra chi conferisce l’incarico e chi lo esplica, il secondo è un atto unilaterale che regola i limiti entro cui il mandatario, nei rapporti con i terzi, può vincolare il mandante.

(2)

Il mandatario con rappresentanza deve essere chiaro nello spendere il nome del mandante.

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