Art. 171 – Cessazione del fondo

(1)La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento 117 o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio(2).

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice 32, 38 può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale 191 ss., 1111.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art.. 53 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Si veda l’art. 5 della L. 1 dicembre 1979 n. 898.

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