Art. 1712 – Comunicazione dell’eseguito mandato

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato(1).

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato 1711(2).

Note

(1)

La comunicazione è atto unilaterale recettizio (1324, 1334, 1335 c.c.) e comprende anche ogni altra attività, propedeutica o comunque complementare, che abbia accompagnato l’esecuzione del mandato.

(2)

L’approvazione in questione deve essere tenuta distinta dalla ratifica (1711 c.c.) in quanto riguarda solo i rapporti interni tra mandatario e mandante e non ha rilevanza verso i terzi.

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