Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato(1).
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato 1711(2).
Note
(1)
La comunicazione è atto unilaterale recettizio (1324, 1334, 1335 c.c.) e comprende anche ogni altra attività, propedeutica o comunque complementare, che abbia accompagnato l’esecuzione del mandato.
(2)
L’approvazione in questione deve essere tenuta distinta dalla ratifica (1711 c.c.) in quanto riguarda solo i rapporti interni tra mandatario e mandante e non ha rilevanza verso i terzi.