Art. 1713 – Obbligo di rendiconto

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato(1).

La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave(2).

Note

(1)

Il mandatario, cioè, deve giustificare le spese fatte e le decisioni assunte nel corso dell’esecuzione del mandato e restituire quanto consegnato per il mandato, ad esempio le somme in eccedenza o le istruzioni ricevute per iscritto.

(2)

In caso di controversia, è il mandatario che deve provare la dispensa (2697 c.c.), salvo il limite dell’art. 1229 c.c..

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