Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato(1).
La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave(2).
Note
(1)
Il mandatario, cioè, deve giustificare le spese fatte e le decisioni assunte nel corso dell’esecuzione del mandato e restituire quanto consegnato per il mandato, ad esempio le somme in eccedenza o le istruzioni ricevute per iscritto.
(2)
In caso di controversia, è il mandatario che deve provare la dispensa (2697 c.c.), salvo il limite dell’art. 1229 c.c..