Art. 1714 – Interessi sulle somme riscosse

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute(1)(2).

Note

(1)

Il debito del mandatario produce, infatti, interessi legali ai sensi dell’art. 1224 del c.c..

(2)

Non c’è inadempimento se il mandante non fornisce istruzioni.

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