Art. 1719 – Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare(1) al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato(2) e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome 1705 ss.(3).

Note

(1)

L’obbligo di somministrare può consistere nel dare, nel fare, nel consegnare.

(2)

Ad esempio, le somme che servono al mandatario per sostenere le spese per spostarsi da un luogo all’altro ovvero i documenti che servono per perfezionare un contratto.

(3)

L’inciso fa riferimento al mandato senza rappresentanza (1705 c.c.) ma la norma si applica anche nel caso del mandato conferito anche nell’interesse del mandatario (v. 1723 c.c.).

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