Art. 1720 – Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni(1), con gli interessi legali dal giorno in cui sono state 2031 fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta 2756 comma 3, 2761 comma 2(2).

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell’incarico(3).

Note

(1)

Si tratta: dei mezzi necessari per l’adempimento (v. 1719 c.c.), cioè di quanto serve per eseguire l’incarico; delle c.d. anticipazioni utili, ad esempio un acconto sul prezzo nel mandato ad acquistare; delle anticipazioni conformi agli usi, se le circostanze inducono a ritenere che il mandante le avrebbe consentite (v. 1711 c.c.).

(2)

Se il mandato è stipulato a titolo gratuito, il mandatario non ha diritto al compenso (v. 1709 c.c.). Se, invece, il compenso è dovuto, esso comprende quanto pattuito e quanto si sia rivelato necessario in relazione all’opera svolta.

(3)

Più correttamente, si tratta di indennizzo da atto lecito, in quanto il mandatario sopporta il normale rischio insito nella stipula (v. 1469 c.c.). In particolare, il mandante deve risarcire i danni che dipendono da sua colpa, non quelli che siano ascrivibili solo alla colpa del mandatario.

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